Art. 8.
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

      1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 1:

              1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

 

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      «e-bis) tre esperti designati dalle regioni»;

              2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

      «m-bis) un rappresentante delle associazioni degli ex esposti all'amianto e un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

          b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

      «f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

          1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non è stata dimostrata;

          2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati;

          3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

          4) le possibilità di smaltimento alternativo;

          5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti;

          6) il modello di registro degli esposti;

          7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex esposti;

          8) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti affetti da malattie asbesto-correlate».